Ordinanza — n. 45458/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTEDO STEFANO nato a CATANZARO il 29/10/1978 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N'N'NNNN\\, ‘N. Rilevato che il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di MOLTEDO STEFANO di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dal Tribunale di Terni (confermata dalla Corte di Appello di Perugia) per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, la seconda, dal Tribunale di Bolzano (confermata dalla Corte di Appello di Trento) per i reati di cui agli artt. 477, 482, 494 e 640 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 45458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi commessi a breve distanza di tempo; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le modalità di esecuzioni delle due truffe sono diverse (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTEDO STEFANO nato a CATANZARO il 29/10/1978 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N'N'NNNN\\, ‘N. Rilevato che il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di MOLTEDO STEFANO di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dal Tribunale di Terni (confermata dalla Corte di Appello di Perugia) per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, la seconda, dal Tribunale di Bolzano (confermata dalla Corte di Appello di Trento) per i reati di cui agli artt. 477, 482, 494 e 640 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi commessi a breve distanza di tempo; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le modalità di esecuzioni delle due truffe sono diverse (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e che la commissione delle stesse è al più significativa di una scelta di vita; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend