Ordinanza — n. 45455/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENMESSAOUD MONIR nato a MILANO il 30/03/1992 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/9/2022, ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato e ha confermato nel resto la condanna ad anni quattro ed euro 12.000,00 di multa nei confronti di BENMESSAOUD MONIR, in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, e 7 e 4 L. 895/1967;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENMESSAOUD MONIR nato a MILANO il 30/03/1992 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/9/2022, ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato e ha confermato nel resto la condanna ad anni quattro ed euro 12.000,00 di multa nei confronti di BENMESSAOUD MONIR, in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, e 7 e 4 L. 895/1967;
Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti si sensi dell'art. 5 L. 895/1967, all'applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento delle circostanze; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con il riferimento al fatto che si trattasse di armi diverse, una un AK47, ha dato adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello;
Rilevato che le doglienze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito, con il riferimento alle ripetute condanne e alla gravità delle condotte ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito quanto all'applicazione de criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. così che una diversa valutazione circa la congruità della pena non è consentita in questa sede (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il 'ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos