Ordinanza — n. 45454/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVIZIO LORIANO nato a BUONABITACOLO il 22/06/1980 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha, ha rigettato l'istanza proposta da LOVIZIO LORIANO di modificare le modalità di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale allo stesso applicato con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come reclamo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancanza di considerazione delle necessità lavorative del condannato e ai conseguenti dal rigetto sulla rieducazione dello stesso; Rilevato che in data 6/9/2023 è pervenuta in cancelleria una comunicazione con la quale l'interessato e il difensore espressamente rinunciano al ricorso; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVIZIO LORIANO nato a BUONABITACOLO il 22/06/1980 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha, ha rigettato l'istanza proposta da LOVIZIO LORIANO di modificare le modalità di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale allo stesso applicato con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno;
Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato come reclamo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancanza di considerazione delle necessità lavorative del condannato e ai conseguenti dal rigetto sulla rieducazione dello stesso; Rilevato che in data 6/9/2023 è pervenuta in cancelleria una comunicazione con la quale l'interessato e il difensore espressamente rinunciano al ricorso; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
Considerato che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., considerata la rinuncia al ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende può essere contenuta in euro cinquecento
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso