Ordinanza — n. 45452/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO SAVERIO nato a TORINO il 07/03/1979 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ì Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta da AMATO SAVERIO; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità delle misure con riferimento al pericolo di recidiva senza avere adeguatamente considerato la condotta tenuta dal condannato e la possibilità che quanto meno la misura gradata potrebbe contenere i presunti rischi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO SAVERIO nato a TORINO il 07/03/1979 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ì Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta da AMATO SAVERIO; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità delle misure con riferimento al pericolo di recidiva senza avere adeguatamente considerato la condotta tenuta dal condannato e la possibilità che quanto meno la misura gradata potrebbe contenere i presunti rischi;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle modalità di commissione dei reati nonostante l'inserimento in un contesto familiare adeguato e al pericolo di recidiva per contenere il quale appare necessario che siano compiuti più consistenti passi nel percorso di abbandono degli schemi legati all'accettazione di modalità di guadagno lucrose, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos