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Ordinanza — n. 45447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI UGO nato a SALERNO il 16/08/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno il 20/10/2022 nei confronti di CORSINI UGO in relazione al reato di cui agli art. 56, 423, 612, comma secondo, cod. pen. Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla dedotta configurabilità della desistenza volontaria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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incendio colposo istigazione e aiuto al suicidio tentato omicidio intenzionale aiuto all'evasione di detenuti delitto preterintenzionale pericolo di fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI UGO nato a SALERNO il 16/08/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno il 20/10/2022 nei confronti di CORSINI UGO in relazione al reato di cui agli art. 56, 423, 612, comma secondo, cod. pen. Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla dedotta configurabilità della desistenza volontaria;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza e alle dichiarazioni rese dalla teste Pizzo e alla necessità che questa ebbe di chiamare la polizia che intervenne immediatamente costringendo gli imputati a darsi alla fuga e alle ulteriori circostanze emerse (il fatto che i due imputati avevano violato il regime cautelare cui erano sottoposti), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos