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Ordinanza — n. 45444/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45444/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI CESARE nato a PALERMO il 08/05/1971 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di UNNIEMI CESARE di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo del 17/2/2020 (per cinque rapine tentate e consumate in concorso commesse dal novembre al dicembre 2016), dalla Corte di Appello di Palermo il 24/5/2021 (per tentata rapina in concorso nell'ottobre 2015); dal Gup del Tribunale di Palermo il 5/12/2019 (per due tentate rapine in concorso e una ricettazione, commessi dal 26/11/2017 al 6/12/2017);

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45444/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate reati seriali reiterazione di reati penali criminalità persistente altri reati pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI CESARE nato a PALERMO il 08/05/1971 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di UNNIEMI CESARE di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo del 17/2/2020 (per cinque rapine tentate e consumate in concorso commesse dal novembre al dicembre 2016), dalla Corte di Appello di Palermo il 24/5/2021 (per tentata rapina in concorso nell'ottobre 2015); dal Gup del Tribunale di Palermo il 5/12/2019 (per due tentate rapine in concorso e una ricettazione, commessi dal 26/11/2017 al 6/12/2017);

Rilevato che con il ricorso, con argomenti ribaditi nella memoria pervenuta il 29/9/2023 (richiesta di assegnare il ricorso alla sezione competente), si deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la totale sovrapponibilità delle condotte e degli obiettivi delle rapine e la decisione sarebbe del tutto illogica, ciò considerato che è stata riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle prime due sentenze (commessi a 13 mesi di distanza) e non tra questi e quelli oggetto della terza sentenza, commessi a 10 mesi di distanza);

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali comunque emerge che i fatti sono stati commessi a distanza di tempo e con correi diversi e come la condotta sia riconducibile a una generica scelta di tipo delinquenziale (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01;

Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle