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Ordinanza — n. 45443/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45443/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH LASSAD nato a MAZARA DEL VALLO il 12/09/1983 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da SALAH LASSAD avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 14/1/2023 ha revocato l'ordinanza n. 2023/18 del 9/1/2023 relativa alla concessione della liberazione anticipata per giorni 45 per il semestre dal 29/9/2021 al 28/3/2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da SALAH LASSAD avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 14/1/2023 ha revocato l'ordinanza n. 2023/18 del 9/1/2023 relativa alla concessione della liberazione anticipata per giorni 45 per il semestre dal 29/9/2021 al 28/3/2022;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale allontanamento nonostante motivi di salute liberazione condizionale sospensione delle prestazioni scarcerazione stato di salute psichica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH LASSAD nato a MAZARA DEL VALLO il 12/09/1983 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da SALAH LASSAD avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 14/1/2023 ha revocato l'ordinanza n. 2023/18 del 9/1/2023 relativa alla concessione della liberazione anticipata per giorni 45 per il semestre dal 29/9/2021 al 28/3/2022;

Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto al rilievo attribuito al comportamento tenuto dal condannato senza considerare le condizioni psicologiche dello stesso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento agli elementi acquisiti e ai comportamenti tenuti dal ricorrente che hanno determinato la sospensione provvisoria della misura degli arresti domiciliari, ha fornito adeguata e coerente riposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. . 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ja ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C