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Ordinanza — n. 45442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial for lack of critical reintegration progress.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected the request for semi-liberty, citing insufficient critical reintegration despite the appellant's claim of accepting the sentence. The Court ruled that the lower judge adequately motivated the decision based on available evidence and that the appellant's arguments merely sought an alternative reading of facts not permitted in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated and the appellant's arguments merely request a different interpretation of the established facts without logical flaws.

Parole chiave

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parole supervision appeal semi-liberty measure critical reintegration inadmissible appeal procedural violation controllo periodico della detenzione pericolo di reiterazione semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIULIO nato a CERMIGNANO il 21/04/1960 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà proposta da DE ANGELIS GIULIO; Rilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 178, lett.

c) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione degli argomenti e degli elementi prodotti e indicati dalla difesa, dei periodi di liberazione anticipata concessi per buona condotta e del percorso seguito dal condannato che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe accettato la condanna e la sanzione per i reati commessi; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla relazione di sintesi e agli elementi emersi, pure considerando le critiche della difesa ora sostanzialmente reiterate, ha adeguatamente motivato il giudizio formulato in ordine alla ritenuta carenza della rielaborazione critica sino a ora effettuata evidenziando anche che la prospettiva risocializzane dedotta non risulta adeguatamente strutturata, tanto che appare necessario proseguire l'osservazione intramuraria;

Ritenuto pertanto che tale motivazione non è, in assenza di vizi logici, sindacabile e che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.