Cassation court dismisses appeal for being unsubmitted by a registered defense attorney under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party, Felice Antonio, personally submitted the petition without a registered defense attorney. The lower court had already rejected the request for a trial period under Article 94 of D.P.R. 309/1990, and the appellant argued for personal submission. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires such documents to be signed by a qualified defender, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The appeal must be submitted by a registered defense attorney; personal submission by the convicted party renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1976 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990 proposta da FELICE ANTONIO; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i