Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Moukil Azeddine inadmissible because it was not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court. The lower court had rejected Azeddine's request to apply Article 81 of the Penal Code to five conviction sentences, and Azeddine personally submitted the appeal without legal representation. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires such acts to be signed by a qualified defender, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Azeddine to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal against a judgment in execution proceedings is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKIL AZEDDINE nato il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di CREMONAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da MOUKIL AZEDDINE di applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. con riferimento a cinque diverse sentenza di condanna; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i