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Ordinanza — n. 45436/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation revocation based on prior criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Avolio's appeal against the revocation of his social service probation inadmissible. The defense argued that facts occurring before the probation measure should not have influenced the decision, but the court found the lower tribunal's reasoning sound. The court ruled that new elements from prior criminal acts, known to be incompatible with probation, justify revocation without violating legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 276 c.p.s.; The probation measure may be revoked for the emergence of a precautionary measure regarding facts committed prior to the benefit's grant only if the precautionary order reveals new elements capable of modifying the knowledge framework used at the time of the favorable prognosis.

Parole chiave

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probation revocation prior criminal facts social service measure precautionary order inadmissible appeal Italian penal code supreme court ruling revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 276 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, russo, Rv. 280095
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO LUIGI nato a COSENZA il 27/03/1958 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato ad AVOLIO LUIGI a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire rilievo a un fatto accaduto prima dell'applicazione della misura e che, per tale ragione, non avrebbe potuto essere posto a fondamento della revoca;

Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento all'ordinanza cautelare eseguita nei confronti del condannato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e alla circostanza che tale reato risulta commesso, in permanenza, dall'anno 2012, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che tali elementi, sconosciuti all'epoca dell'applicazione della misura alternativa, siano incompatibili con la stessa ab initio; sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento è adeguatamente motivato ed è conforme alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, russo, Rv. 280095 - 01:

«L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione»); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 12/10/2023 Il Consigree Esten Marco i. o