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Ordinanza — n. 45434/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding disciplinary suspension extinction not excluding negative record for parole.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the extinction of a disciplinary sanction should have prevented a negative record from affecting his early release request. The court ruled that extinction does not erase the negative fact, which remains relevant for a comprehensive future assessment. Consequently, the lower court correctly applied the law by allowing the negative record to influence the parole decision.

Regesto Legislator

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Art. 80 D.P.R. 230/2000; Art. 54 L. 354/1975: The extinction of a disciplinary sanction does not exclude the negative relevance of the fact for the purpose of evaluating the applicant's conduct in a comprehensive assessment for early release.

Parole chiave

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disciplinary sanction extinction parole eligibility assessment negative record relevance comprehensive conduct evaluation inadmissible appeal Italian Supreme Court early release procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 80 D.P.R. 230/2000
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 D.P.R. 230/2000 e 54 L.
Art. 54 L. 354/1975
art. 80 D.P.R. 230/2000
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 D.P.R. 230/2000 e 54 L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 51463 del 24/05/2017, Irace
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 18/04/1980 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma il 4/7/2022, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da CORTESE MAURIZIO per il semestre 1.3.2021 - 1.9.2021;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 D.P.R. 230/2000 e 54 L. 354/1975 in quanto il procedimento disciplinare è stato sospeso e, all'esito, la sanzione disciplinare si è estinta; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, l'estinzione non esclude il rilievo negativo per il semestre ma, piuttosto, effettuata una valutazione complessiva, consente un giudizio positivo per il futuro (Sez. 1, Sentenza n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e ha correttamente applicato la normativa; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellitt ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

g Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de