Ordinanza — n. 45433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria il 15/11/2011 ha aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due disposta con ordinanza del 14/12/1994 nei confronti di CAIA ANTONIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 178 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria il 15/11/2011 ha aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due disposta con ordinanza del 14/12/1994 nei confronti di CAIA ANTONIO;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. quanto alla notifica del provvedimento con il quale è stata aggravata la misura e in ordine alla ritenuta infondatezza della richiesta di remissione in termini, non proposta; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, con il riferimento alla notifica effettuata al difensore di ufficio, avv. Travia, a seguito della dichiarata irreperibilità del ricorrente, ha correttamente dato conto della regolarità delle notifiche, ciò anche tendo in conto l'argomento afferente alla richiesta di restituzione in termini;
Rilevato che le ulteriori censure sono generiche e non si confrontano con il provvedimento impugnato;; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell i3 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.