Ordinanza — n. 45432/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMARINI DOMENICO nato a ASCOLI PICENO il 20/12/1983 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a PALMARINI DOMENICO perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 45432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMARINI DOMENICO nato a ASCOLI PICENO il 20/12/1983 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a PALMARINI DOMENICO perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia;
Rilevato che con il ricorso, come anche ribadito con la memoria pervenuta il 1° agosto 2023, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il reato commesso nel quinquennio (una rissa) non sarebbe della stessa indole di quello ex art. 73 D.P.R. 309/1990 per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto come anche di recente evidenziato «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura>> (Sez. 6, Sentenza n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383 - 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così