Suspension revoked due to known obstacle; mere knowability insufficient for execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Zini Ermano's suspended sentence. The applicant argued that a new obstacle was merely 'knowable' but not actually known to the trial judge, which should have prevented revocation. The court rejected this, ruling that execution judges may revoke benefits based on any existing obstacle, regardless of whether it was previously known to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; The execution judge may revoke conditional sentence suspension upon emergence of any statutory obstacle, irrespective of whether such obstacle was known to the trial judge at the time of the original sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINI ERMANNO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 28/02/1957 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a ZINI ERMANNO perché in epoca successiva alla pronuncia è emersa una causa ostativa al riconoscimento che era ignota al giudice della cognizione;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in quanto la causa ostativa sebbene non conosciuta sarebbe stata "conoscibile" al giudice di merito e questo impedirebbe la revoca in un momento successivo; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, con ciò intendendosi che il limite è costituito dalla effettiva conoscenza e non dalla mera "conoscibilità" delle stesse (Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d