Ordinanza — n. 45430/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONICOLA ELIODORO nato a POMPEI il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv).só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da SANTONICOLA ELIODORO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata in riferimento ai 22.1.2021 - 22.7.2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv).só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da SANTONICOLA ELIODORO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata in riferimento ai 22.1.2021 - 22.7.2022;
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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONICOLA ELIODORO nato a POMPEI il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv).só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da SANTONICOLA ELIODORO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata in riferimento ai 22.1.2021 - 22.7.2022;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori; Rilevato che l'ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/1