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Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
all'art. 157 cod. pen.;
art. 581 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia il 13/9/2021 nei confronti di LO VASTO LUIGI PIO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione:

1) all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999;

2) all'art. 625, n. 2 cod. pen.;

3) all'art. 625, n. 7, cod. pen.;

4) all'art. 157 cod. pen.;

5) all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis