Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAall'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia il 13/9/2021 nei confronti di LO VASTO LUIGI PIO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione:
1) all'art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999;
2) all'art. 625, n. 2 cod. pen.;
3) all'art. 625, n. 7, cod. pen.;
4) all'art. 157 cod. pen.;
5) all'art. 157 cod. pen.; Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis