Ordinanza — n. 45428/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI SERGIO nato a BARI il 21/07/1990 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 27/4/2018 ha assolto MARZULLI SERGIO per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.Lgs. 159/2011, art. 444 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 D.Lgs. 159/2011 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI SERGIO nato a BARI il 21/07/1990 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 27/4/2018 ha assolto MARZULLI SERGIO per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica e al bilanciamento delle circostanze; Rilevato che le doglianze si riferiscono a una sentenza che sarebbe stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e sono pertanto del tutto inconferenti quanto all'oggetto del processo e al provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso