Italian court dismisses appeal on recidiva grounds as arguments are manifestly unfounded and lack legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Luciano Maci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Maci challenged a second-instance conviction for attempted theft by alleging a violation of recidiva rules regarding a 1991 crime. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied the principle that simple recidiva requires only a slight danger level, supported by prior offenses like a 2012 usury crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 75 D.Lgs 159/2011: An appeal alleging violation of recidiva rules is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and based on established case law regarding the low threshold for simple recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACI LUCIANO nato a CATANIA il 10/12/1966 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 24/7/2017 nei confronti di MACI LUCIANO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva con riferimento a un tentato furto risalente all'anno 1991;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, evidenziando che si tratta di recidiva semplice per la quale è sufficiente che questa evidenzi anche solo una "tenue pericolosità, facendo peraltro anche riferimento successivi (un delitto di usura commesso sono all'anno 2012), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui è pervenuta (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co