Ordinanza — n. 45425/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILOTTI NICHOLAS nato a GALATINA il 23/10/1996 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di applicazione di affidamento iin prova al servizio sociale, ha dichiarato inammissibile la richiesta subordinata di detenzione domiciliare e ha applicato ex officio la semilibertà a LANZILLOTTI NICHOLAS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45425/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti sostanziali dagli artt. 47 ord. pen. con specifico riferimento alla relazione redatta dall'UEPE; Rilevato che è pervenuta la rinuncia al ricorso; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinqucento in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILOTTI NICHOLAS nato a GALATINA il 23/10/1996 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di applicazione di affidamento iin prova al servizio sociale, ha dichiarato inammissibile la richiesta subordinata di detenzione domiciliare e ha applicato ex officio la semilibertà a LANZILLOTTI NICHOLAS;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti sostanziali dagli artt. 47 ord. pen. con specifico riferimento alla relazione redatta dall'UEPE; Rilevato che è pervenuta la rinuncia al ricorso; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinqucento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso