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Ordinanza — n. 45424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as mere repetition of prior arguments, not a legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Tribunal of Surveillance failed to properly evaluate detention conditions and incorrectly counted prior periods served. The court ruled that these complaints were merely a repetition of arguments already presented and rejected before the Tribunal, lacking any new legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen.; Appeals against Tribunal of Surveillance decisions are admissible only for legal violations; mere repetition of prior arguments or requests for alternative interpretations of existing facts does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance Appeal inadmissibility Repetition of arguments Legal violation requirement Detention conditions review risarcimento per errore giudiziario tutela della buona fede amnistia

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen.
Rilevato quindi che il ricorso non è pertanto consentito in quanto ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 bis, ord.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da AMATO ELIO avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord. pen. dal condannato in relazione al periodo di detenzione subito presso l'Istituto penitenziario di Siracusa e ha respinto la medesima richiesta in relazione ai periodi di detenzione subiti a Tolmezzo e a Napoli Secondigliano;

Rilevato che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli argomenti posti dal giudice della sorveglianza; Rilevato che nel reclamo proposto dal ricorrente si evidenzia in specifico che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di detenzione patite dal condannato nei due istituti, ciò anche con riferimento ai periodi erroneamente ritenuti come già coperti da precedente decisione; Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso, sebbene qualificate come violazioni di legge, costituiscono mera reiterazione di quanto già dedotto avanti al Tribunale di sorveglianza e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti e già correttamente e adeguatamente valutati dal giudice della sorveglianza;

Rilevato quindi che il ricorso non è pertanto consentito in quanto ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen. averso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è ammesso ricorso solo per violazione di legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C