Italian court dismisses appeal for lack of counsel signature under Article 613 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Miceli Ivano Salvatore inadmissible due to a procedural defect. The convicted individual submitted the petition personally without a lawyer, violating the mandatory requirement for special counsel signatures under Article 613 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the request to revoke the probation measure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 L. 23/6/2017: Appeals in criminal proceedings must be signed by a special counsel; failure to comply renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI IVANO SALVATORE nato il 09/08/1974 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Miceli Ivano Salvatore; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al • pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i