Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the defense of the remittal request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Perrone inadmissible because his request for remittal to another judge lacked the mandatory notification to opposing parties. Perrone's defense argued for a transfer of proceedings under Article 45 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court found the request violated Article 46 by not being served on other litigants. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal and ordered Perrone to pay the associated court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, comma 1; Art. 46, comma 1 and 4, cod. proc. pen.: A request for remittal of proceedings to another judge is inadmissible if it has not been formally notified to all other parties involved in the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: PERRONE FRANCESCO nato a MOTTA SANTA LUCIA il 02/02/1954 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Francesco Perrone, citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme per rispondere del delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., ha presentato istanza di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. Rilevato che la richiesta, proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto non risulta in atti l'avvenuta notificazione dell'istanza alle altre parti del processo (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.