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Ordinanza — n. 45420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion is unreviewable when near minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ion Ciprian Nistor inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found this claim merely reiterative of issues already resolved. The court ruled that sentencing discretion is unreviewable when the penalty is applied near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The determination of a sentence within the statutory range is a discretionary power of the trial judge and is unreviewable on appeal when the penalty is applied in a medium or near-minimum measure.

Parole chiave

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sentencing discretion penal responsibility aggravated theft statutory minimum inadmissible appeal procedural review Italian criminal law modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01
(Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISTOR ION CIPRIAN nato il 22/11/1993 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; .._32J2Q3 1): C:11' 'DuL` Ve") s'3'k'S- e .577 eu.),eac

RITENUTO IN FATTO

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Ion Ciprian Nistor ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Caltanissetta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a cinque episodi di furto pluriaggravato, tre dei quali nella forma consumata e due nella forma tentata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta, con cui si lamenta l'eccessività della stessa, come ridotta dalla corte territoriale, oltre a essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi nella motivazione della sentenza in verifica, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presi