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Ordinanza — n. 45419/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejected claim of mitigating circumstance due to insufficient victim compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Salah Karem was declared inadmissible because the sole ground raised was deemed generic and non-specific. The court noted that the lower court correctly identified the compensation amount as insufficient to fully repair the victim's material prejudice, rendering the claim for a mitigating circumstance untenable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 6) cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the non-recognition of a mitigating circumstance is inadmissible if the grounds are generic and fail to critically analyze the lower court's reasoning regarding the insufficiency of compensation to repair the victim's prejudice.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal mitigating circumstance denial insufficient victim compensation material prejudice assessment procedural costs and fine abbreviated trial procedure risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 6) cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 366 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH KAREM (CUI 048GZ2M) nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

• Rilevato che il difensore di Karem Salah ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624-bis e 625, comma primo, nn.

2) e 6), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen. - nonostante il versamento in favore della parte offesa della somma di euro centocinquanta a titolo di risarcimento del danno -, è generico e aspecifico, in quanto non scandito dall'analisi critica delle argomentazioni logiche e complete rese dalla corte territoriale che, nella sentenza in verifica, ha evidenziato l'insufficienza della somma corrisposta a riparare integralmente il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente