Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing discretion and recidivism exclusion as matters for trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in excluding recidivism or setting the sentence. The appellant argued for a different sentencing balance and the removal of recidivism, but the court held these are exclusive discretionary powers of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the first-instance judgment was sufficiently motivated and fell within the judge's inspecable discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the exclusion of recidivism or the specific sentencing balance are inadmissible in cassation, as these constitute exclusive discretionary powers of the trial court provided the decision is sufficiently motivated and not arbitrary.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Emanuele De Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare di Vicenza, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 482-477 e 497-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censura sia la mancata esclusione della recidiva contestata all'imputato, sia l'esito del giudizio del bilanciamento tra le opposte circostanze, sia l'eccessività della pena rrogata, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica ed esclusiva del giudizio di merito, purché sorretta da sufficiente motivazione - che, pertanto, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico -, tale dovendo ritenersi non solo quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), ma anche quella che, riguardo la commisurazione della pena, si sia limitata a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., rientrando la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale tra i poteri discrezionali e insindacabili del giudice di merito nei casi in cui la sanzione sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), come nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Pre