Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances were properly denied due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Lavacca's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a reduction in his sentence for aggravated theft and resistance to a public official. The court rejected this claim because the lower court sufficiently considered Lavacca's prior criminal record and the severity of the imposed penalty when deciding against mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on the alleged failure to grant generic mitigating circumstances is inadmissible if the territorial court explicitly identified the defendant's prior criminal record and the gravity of the sentence as decisive factors for the denial.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVACCA VINCENZO nato a BITONTO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Vincenzo Lavacca ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dichiarata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Bari. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale con motivazione sufficìente, ha evidenziato, quali elementi decisivi e rilevanti ai fini del diniego del beneficio, i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, in uno con l'entità della pena inflitta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente