Cassation appeal dismissed for inadmissibility as non-punishability by minor offense rule applies only to peace court cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Masala inadmissible regarding her conviction for assault. The sole ground of appeal argued that the cause of non-punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code should have been applied. The court rejected this claim because that specific exclusion of punishability is legally inapplicable to crimes under the jurisdiction of the peace court, a point correctly raised during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cause of non-punishability for particular minor facts is not applicable in proceedings concerning offenses under the jurisdiction of the peace court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA PATRIZIA nato a CAGLIARI il 05/06/1964 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Patrizia Masala ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di lesioni, dichiarata dal Giudice di pace di Cagliari. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato in sede di appello, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri, Rv. 271587). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il