Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic and non-specific arguments failing to target appellate court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Natali Mineo against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The sole ground of appeal was deemed generic and non-specific because its arguments did not clearly identify the challenged points of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and non-specific, failing to clearly identify the specific points of the contested judgment that are alleged to be erroneous.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINE() NATALI nato a PALERMO il 16/06/1987 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Natalì Mineo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto aggravato, dichiarata dal Tribunale di Palermo. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, oltre che generico - in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate e non consentono di comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati -, è anche aspecifico - poiché sviluppato attraverso argomentazioni che non si confrontano con la motivazione resa nella sentenza in verifica -.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend