Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and illogical criticism of excluded aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Francesco Musso inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated theft of electricity, arguing an error in applying an aggravating circumstance previously excluded in the first instance. The court rejected this claim as both generic, failing to cite specific elements for review, and illogical because it criticized the application of a circumstance that had already been ruled out at the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 61, comma primo, n. 7) cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specific elements for judicial review, or if they illogically criticize a legal determination already made in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 11/10/1960 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; •
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Francesco Musso ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica, dichiarata dal Tribunale di Palermo. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre a essere generico - in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta della sentenza impugnata, mancante dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. e privo di indicazione degli elementi posti a sostegno della censura formulata, e, dunque, tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è anche illogico - poiché censura l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen. già esclusa nel primo grado di giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis