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Ordinanza — n. 45410/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as manifestly unfounded regarding sentencing mitigation and reasoning criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Giobbe's criminal appeal inadmissible against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction. The sole ground of appeal contested the denial of a mitigating circumstance and alleged insufficient reasoning regarding statutory criteria. The court ruled the appeal manifestly unfounded because it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.; Artt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded as it merely reproduces grounds already examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal sentencing mitigation denial omitted reasoning criteria discretionary power exercise caso di rigore economico accertamento dell'ammontare del danno carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Artt. 133 cod. pen.
artt. 133 cod. pen
e l'omessa motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

t Rilevato che il difensore di Vincenzo Giobbe ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2), 4) e 7), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. e l'omessa motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con opportuni argomenti giuridici dalla corte territoriale, che, pertanto, ha esercitato in maniera corretta il potere discrezionale attribuitole dalla legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis