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Ordinanza — n. 45409/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45409/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKAID BELKASEM nato il 12/11/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; è Rilevato che il difensore di Belkasern Belkaid ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione delle cause di non punibilità - è generico sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovuto indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45409/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 4), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione delle cause di non punibilità - è generico sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovuto indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione punibilità difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKAID BELKASEM nato il 12/11/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

è Rilevato che il difensore di Belkasern Belkaid ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione delle cause di non punibilità - è generico sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovuto indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso