Ordinanza — n. 45408/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre • per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bari ha assolto Nicolò Spadavecchia dai reati di cui agli artt. 612 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) della rubrica, per insussistenza del fatto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, si risolve in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) della rubrica, per insussistenza del fatto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, si risolve in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: SPADAVECCHIA NICOLO nato a MOLFETTA il 26/11/1962 inoltre: PADARARU NICOLETA MARIANA (PC N.)) avverso la sentenza del 10/01/2023 del GIUDICE DI PACE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; , --- (2— OTQOJj-PJA-Q- ( LAA JZ.2(12A-l. ckA-t4, \en_ e_ u
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre • per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bari ha assolto Nicolò Spadavecchia dai reati di cui agli artt. 612 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) della rubrica, per insussistenza del fatto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, si risolve in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1