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Ordinanza — n. 45407/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45407/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEVERELLO LUIGI nato a REGGIO EMILIA il 25/03/1967 SAVINA AURORA nato a CESENATICO il 19/08/1973 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 45407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione procedimenti e rimedi accessori prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
(capo C); - della seconda imputata in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEVERELLO LUIGI nato a REGGIO EMILIA il 25/03/1967 SAVINA AURORA nato a CESENATICO il 19/08/1973 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Luigi Peverello e Aurora Savina ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità: - del primo imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 4), cod. pen. (capo A); art. 189, commi 1, 6 e 7, c.d.s. (capo B); 590 cod. pen. (capo C); - della seconda imputata in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (capo D); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci