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Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Tonino Filipponi ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n.

Parole chiave

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accertamento dell'ammontare del danno indennità per il danno soggettivo ricorso per risarcimento danni indennizzo per invalidità pregiudizio finanziario imminente danno patrimoniale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Tonino Filipponi ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2), e comma terzo, in relazione all'art. 61, comma primo, n.

5) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. — è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i