Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA DRITAN nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Dritan Hoxha ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale che, con corretti e logici argomenti giuridici, ha superato le obiezioni sollevate dalla difesa in quella sede e qui riproposte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 483 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale che, con corretti e logici argomenti giuridici, ha superato le obiezioni sollevate dalla difesa in quella sede e qui riproposte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento dei danni da incidente stradale lesioni conseguenti obbligo di ridurre il danno risarcimento alle vittime di reati corresponsabilità della vittima peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 483 cod. pen
Rilevato che il difensore di Dritan Hoxha ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA DRITAN nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Dritan Hoxha ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale che, con corretti e logici argomenti giuridici, ha superato le obiezioni sollevate dalla difesa in quella sede e qui riproposte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il