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Ordinanza — n. 45404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOTO SANDRA LILIANA nato il 06/11/1985 ARIAS ELIZABETH nato il 02/10/1978 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Sandra Liliana Soto ed Elisabeth Arias ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte °Cappello di Ancona, in parziale AsLa...t riforma della pronuncia del Tribunale di tAnconal, ha confermato la penale responsabilità delle imputate in ordine al delitto di furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato dinanzi alla corte territoriale con memorie depositate in data 19/20 gennaio 2023, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del doppio della libertà controllata, oltre che inedito, perché non collegato ai motivi di impugnazione, né richiamato nell'atto di appello, è anche generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non indica né gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né le ragioni per le quali i giudici di appello avrebbero dovuto accogliere l'istanza, pur avendo riconosciuto la sussistenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico di entrambe le imputate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato truffa aggravata furto di lieve entità favoreggiamento tentato furto licenziamento per furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOTO SANDRA LILIANA nato il 06/11/1985 ARIAS ELIZABETH nato il 02/10/1978 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Sandra Liliana Soto ed Elisabeth Arias ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte °Cappello di Ancona, in parziale AsLa...t riforma della pronuncia del Tribunale di tAnconal, ha confermato la penale responsabilità delle imputate in ordine al delitto di furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato dinanzi alla corte territoriale con memorie depositate in data 19/20 gennaio 2023, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del doppio della libertà controllata, oltre che inedito, perché non collegato ai motivi di impugnazione, né richiamato nell'atto di appello, è anche generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non indica né gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né le ragioni per le quali i giudici di appello avrebbero dovuto accogliere l'istanza, pur avendo riconosciuto la sussistenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico di entrambe le imputate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così