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Ordinanza — n. 45402/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45402/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45402/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTERINI MARLENE nato a SANSEPOLCRO il 16/03/1993 BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTERINI MARLENE nato a SANSEPOLCRO il 16/03/1993 BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali proporzionalità della pena riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTERINI MARLENE nato a SANSEPOLCRO il 16/03/1993 BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Marlene Santerini e Molly Bosco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Ravenna, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità delle imputate in ordine a vari episodi di furto con destrezza e di indebito utilizzo di carte di credito altrui. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività degli aumenti applicati ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ai provvedimenti dei giudici di merito che, invece, esprimono iter logico-giuridico lineari, coerenti ed esaurienti, nella parte in cui sottolineano che, al cospetto della pluralità di illeciti commessi, rivelatrice della dedizione delle imputate alla commissione di reati contro il patrimonio, non siano concepibili diminuzioni delle pene ulteriori rispetto a quelle già operate in ragione dell'applicazione dell'istituto della continuazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il President