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Ordinanza — n. 45401/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45401/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI LASSAAD nato a KAIROUAN( TUNISIA) il 10/05/1979 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Lassgb Oueslati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Como ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta che la corte territoriale ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto ascrittogli, è inammissibile in quanto prospetta come violazione di legge, carenze motivazionali - rispetto a un provvedimento che, invece, articola un iter argomentativo lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori - non censurabili attraverso una dedotta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Considerato che manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego di un beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; - il bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, tra l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni rinuncia al dibattimento orale audizione o interrogatorio barriera linguistica mancata prova di parzialità decisione comunicata oralmente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI LASSAAD nato a KAIROUAN( TUNISIA) il 10/05/1979 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Lassgb Oueslati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Como ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta che la corte territoriale ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto ascrittogli, è inammissibile in quanto prospetta come violazione di legge, carenze motivazionali - rispetto a un provvedimento che, invece, articola un iter argomentativo lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori - non censurabili attraverso una dedotta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Considerato che manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego di un beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; - il bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, tra l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

4) cod pen. e l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nella misura in cui questo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore i A Il P