Ordinanza — n. 45399/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VARGIU FABIO nato a SESTO SAN GIOVANNI 11 11/07/1989 MASTINI THOMAS nato a TRADATE il 22/10/1974 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 45399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il difensore di Fabio Vargiu e Thomas Mastini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge, è generico e aspecifico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. e di qualsiasi indicazione idonea a consentire al giudice dell'impugnazione, a fronte di una motivazione logica e corretta, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato in merito gli elementi che sono alla base della censura formulata.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VARGIU FABIO nato a SESTO SAN GIOVANNI 11 11/07/1989 MASTINI THOMAS nato a TRADATE il 22/10/1974 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Fabio Vargiu e Thomas Mastini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge, è generico e aspecifico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. e di qualsiasi indicazione idonea a consentire al giudice dell'impugnazione, a fronte di una motivazione logica e corretta, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato in merito gli elementi che sono alla base della censura formulata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente