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Ordinanza — n. 45396/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45396/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADOUR AHMED nato il 15/11/1984 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Ahmed Nadour ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 585, commi primo e secondo, n. 2), cod. pen. e 4, commi 2 e 3 , legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., per essere state illegittimamente acquisite, nel corso del giudizio di primo grado, le sommarie informazioni rese dal teste Dhaouadhi, è indeducibile perché generico, atteso che il ricorrente non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen, art. 52 cod. pen; Ordinanza — n. 45396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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crimine di aggressione eccesso di legittima difesa violazioni della legge sulle armi reati violenti azione civile lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 512 cod.
art. 52 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censura la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADOUR AHMED nato il 15/11/1984 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Ahmed Nadour ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 585, commi primo e secondo, n. 2), cod. pen. e 4, commi 2 e 3 , legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen., per essere state illegittimamente acquisite, nel corso del giudizio di primo grado, le sommarie informazioni rese dal teste Dhaouadhi, è indeducibile perché generico, atteso che il ricorrente non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censura la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo, nella specie, che quanto emerso in sede di istruttoria confermi il ruolo di aggressore - e non di aggredito - dell'odierno imputato, non senza considerare che esula dai poteri de giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend