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Ordinanza — n. 45392/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45392/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCARI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/06/1984 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Francesco Paccari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di LÀ", LI 1,Salerno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza in verifica, nel riassumere la vicenda, così come ricostruita dal giudice di primo grado, ha dato atto della querela sporta dalla parte offesa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza in verifica, nel riassumere la vicenda, così come ricostruita dal giudice di primo grado, ha dato atto della querela sporta dalla parte offesa.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente mancata contestazione dei fatti tipo di azione legittimazione a contestare licenza asserzione difendibile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCARI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 08/06/1984 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Francesco Paccari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di LÀ", LI 1,Salerno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza in verifica, nel riassumere la vicenda, così come ricostruita dal giudice di primo grado, ha dato atto della querela sporta dalla parte offesa.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità, nonché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis