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Ordinanza — n. 45391/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45391/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ALFIO nato a CATANIA il 14/08/1948 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; sbe_ Rilevato che il difensore di Alfio Maugeri ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, ridotta la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), e 223 legge fall. Ritenuto che l'unica doglianza, proposta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, alle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, ;n quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogala in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45391/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda peggioramento di uno stato anteriore sanzione sproporzionata condono delle spese procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ALFIO nato a CATANIA il 14/08/1948 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; sbe_

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Alfio Maugeri ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, ridotta la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), e 223 legge fall. Ritenuto che l'unica doglianza, proposta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, alle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, ;n quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogala in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de