Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; t Rilevato che il difensore di Luca Nacar ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all'inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all'inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva sussidi per premi di cassa malati esame di cassazione decadenza dal diritto di regresso impugnabilità della decisione di rinvio perizie mediche superate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Luca Nacar ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all'inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i