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Ordinanza — n. 45387/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45387/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR ELENA FLORENTINA nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che il difensore di Elena Fiorentina Ciurar ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia, escluse le aggravanti contestate ex artt. 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d'oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 45387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d'oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina imputazione di furto furto di lieve entità tentata rapina abbandono del procedimento per truffa scippo

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 628 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR ELENA FLORENTINA nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Elena Fiorentina Ciurar ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia, escluse le aggravanti contestate ex artt. 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d'oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso