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Ordinanza — n. 45383/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding attempted theft in a dwelling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Shota Bobokhidze inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for theft. The appellant argued that the immediate police intervention and monitoring of the stolen goods should reclassify the act as attempted theft rather than completed theft. The court rejected this claim as contrary to established case law, which holds that theft is consummated once the stolen item passes into the agent's exclusive dominion, regardless of subsequent recovery or surveillance.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624-bis, 625, 4 legge 18 aprile 1975, cod. pen.; The crime of theft is consummated when the stolen property passes into the agent's exclusive dominion, making subsequent police monitoring or the victim's ability to recover the item irrelevant to the classification of the offense.

Parole chiave

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theft consummation attempted theft distinction exclusive dominion police monitoring relevance criminal liability standard partecipazione al reato altri reati violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 624-bis, commi primo e secondo, 625, comma primo, nri. 2) e 3), cod. pen.
Art. 4 legge 18 aprile 1975, 110 e 61, comma primo, n. 2), cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T.1 Rv. 283544 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOKHIDZE SHOTA nato il 13/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Shota Bobokhidze ricorre per cassazione avverso la sentenza cella Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, commi primo e secondo, 625, comma primo, nri.

2) e 3), cod. pen. (capo A) e agli artt. 4 legge 18 aprile 1975, 110 e 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nell'ipotesi di tentato furto in abitazione, in ragione dell'intervento immediato delle Forze dell'Ordine e del costante rnonitoraggio dei beni da parte delle stesse, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata gi,,risprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottrauto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022,T.1 Rv. 283544 - 01).

Rileva1,o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament.i; dccc somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/07/2023. Il Corsiglicire estensore Il Presidente