Ordinanza — n. 45374/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIMMO KEVIN nato a TORINO il 18/01/2000 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; .60..3 ec,),›; OL,Lx 82 ,14. usk„,24 clkk onAit tb,,z3 ,2»,23
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il difensore di Mimmo Kevin ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Torino, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate. Considerato che, con atto, pervenuto in data 19 giugno 2023, via p.e.c. dalla Corte d'appello di Torino e, in data 07 luglio 2023, attraverso protocollo, il difensore dell'imputato ha comunicato la rinuncia al ricorso dal parte di quest'ultimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle a m me nde.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIMMO KEVIN nato a TORINO il 18/01/2000 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; .60..3 ec,),›; OL,Lx 82 ,14. usk„,24 clkk onAit tb,,z3 ,2»,23
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Mimmo Kevin ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Torino, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate. Considerato che, con atto, pervenuto in data 19 giugno 2023, via p.e.c. dalla Corte d'appello di Torino e, in data 07 luglio 2023, attraverso protocollo, il difensore dell'imputato ha comunicato la rinuncia al ricorso dal parte di quest'ultimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle a m me nde.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/07/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ii 31 Elena Carusillo Eduardo De Gregorip .