Ordinanza — n. 45372/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS SILVIO nato a SPOLTORE il 01/09/1950 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Silvio De Leonardis ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, quale giudice d'appello, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con il quale si deducono, in realtà, vizi motivazionali in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con il quale si deducono, in realtà, vizi motivazionali in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS SILVIO nato a SPOLTORE il 01/09/1950 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Silvio De Leonardis ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, quale giudice d'appello, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con il quale si deducono, in realtà, vizi motivazionali in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Considerato, infatti, che il motivo articolato nel ricorso non denunzia vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, tale da rilevare sotto il profilo della violazione di legge.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presi