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Ordinanza — n. 45369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI MASSIMO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/10/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Massimo Kari ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di ìTriesteI ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a delitto di tentato furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), là dove, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie falsificazione di monete lotta contro la frode appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI MASSIMO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/10/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Kari ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di ìTriesteI ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a delitto di tentato furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) che, invece, con argomentazione articolata, nonché esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, sicché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), là dove, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presi