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Ordinanza — n. 45279/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked specific critique of the lower court's reasoning. The appellant argued violations of articles 133 and 62-bis of the Penal Code regarding sentencing and mitigating circumstances, but the court found these complaints unsupported by necessary legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133, Art. 62-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific critique of the lower court's arguments or reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critique sentencing review mitigating circumstances lesioni personali a minore aggressione fisica vie di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali
pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASI CIRO nato a NAPOLI il 25/07/1978 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Masi Ciro, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza si appalesano manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione: la Corte di merito, nel rideterminare la sanzione inflitta, ha individuato la pena base in misura non superiore alla media edittale; è noto come, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata all'apprezzamento del giudice di merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che l'ulteriore doglianza è destituita di fondamento: la Corte di merito, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuati generiche, provvedendo alla massima riduzione della pena per effetto della concessione del beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Cons